La Suprema Corte, con sentenza 11 marzo 2020, n. 9717 ha condannato il titolare di una azienda agricola zootenica, per aver fatto defluire in maniera incontrollata e continuativa nel terreno sottostante attraverso sei fori ivi praticati, i reflui ed il letame provenienti dai capi di bestiame ricoverati nei recinti dell’azienda.
La Corte di cassazione – non accogliendo la tesi difensiva secondo cui l’unico illecito commesso dall’imputato fosse quello di scarico non autorizzato, sanzionabile solo amministrativamente – ha, infatti, affermato che, indipendentemente dalla natura liquida o solida degli escrementi, non potendo spandersi al suolo tali rifiuti, è obbligatorio stoccarli nell’attesa dello spandimento a fini agricoli o affidarli ad un’impresa autorizzata allo smaltimento, potendosi escludere la riconducibilità della condotta all’art. 256 d. Igs.152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell’attività agricola.