L’art. 218 Codice della Strada prevede la possibilità, per il soggetto a cui è stata sospesa la patente, di guidare per un periodo massimo di 3 ore al giorno, limitatamente al tempo necessario a raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa alla fine della giornata lavorativa.
Tale permesso giornaliero di guida può essere richiesto alle seguenti condizioni:
- dalla violazione non deve essere derivato un incidente stradale;
- la violazione non deve essere penalmente perseguibile (ad esempio guida in stato di ebbrezza per un valore superiore a 0,8 g/l);
- la richiesta di permesso di guida deve essere motivata e documentata;
- il permesso può essere rilasciato una sola volta per gli stessi motivi;
- il tragitto casa-lavoro non deve essere servito da mezzi pubblici e/o non si ha la possibilità di essere accompagnati.
La richiesta deve essere inoltrata al Prefetto e, nel caso dei motivi di lavoro, deve essere corredata dai motivi (mancanza di mezzi pubblici nel tragitto, una sola auto in famiglia che serve ad altri, etc.), dalla certificazione del datore di lavoro che attesti il rapporto di dipendenza e gli orari di lavoro e dovranno essere indicate le due fasce orarie per le quali si richiede il permesso (una per l’andata e l’altra per il ritorno).