La sentenza della Cassazione penale, Sez. III, 19/02/2020, n. 12058 ha dichiarato l’illegittimità del sequestro preventivo (diretto) disposto ai fini della confisca ed eseguito sulle somme pervenute nella disponibilità della società in un momento successivo alla data di emissione del provvedimento cautelare genetico.
La Suprema Corte, in particolare stabilisce che, in tema di omesso versamento delle ritenute, di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, deve essere esclusa la sussistenza dei presupposti per il sequestro e la successiva confisca delle somme di denaro depositate successivamente al momento di perfezionamento del reato.
Si è ritenuto, infatti che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell’illecito.
Nello stesso senso si veda Cassazione penale sez. III, 17/05/2019, n.30414.