L’opera costituisce un commento dottrinale e giurisprudenziale alle norme del codice penale relative al fatto commesso sotto gli effetti dell’ubriachezza o delle sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è rivolta agli interventi degli ultimi anni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come alle indicazioni provenienti dalle Sezioni semplici e dalle Corti di merito.

Art. 86 c.p. - Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato
Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del
reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità
SOMMARIO
1. La natura della norma e la sua collocazione sistematica. – 2. L’ambito applicativo della disposizione. L’eventuale responsabilità del soggetto incapace e quella del determinatore. – 3. Il rapporto con l’art. 613 c.p.
Art. 91 c.p. - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a
cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità
d’intendere o di volere, la pena è diminuita.
SOMMARIO
1. La natura della norma e la sua collocazione sistematica. – 2. Profili generali: le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore. – 3. Il riparto dell’onere probatorio. – 4. I rapporti con il vizio di mente. – 5. Conseguenze processuali e misure di sicurezza. – 6. Casistica.
Art. 92 c.p. - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità.
Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata
SOMMARIO
1. Ubriachezza volontaria o colposa. – 2. Questioni di legittimità costituzionale. – 3. Il rapporto tra cause preesistenti in grado di escludere o diminuire la capacità di intendere e di volere e lo stato di ubriachezza. – 4. Ubriachezza preordinata.
Art. 93 c.p. - Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
SOMMARIO
1. L’estensione della disciplina dell’ubriachezza alle sostanze stupefacenti. – 2. Risvolti problematici dell’equiparazione legale degli stupefacenti all’alcool. – 3. L’applicabilità di misure cautelari personali e di quelle di sicurezza.
Art. 94 c.p. - Ubriachezza abituale
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato
frequente di ubriachezza.
L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso
sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze.
SOMMARIO
1. La nozione di ubriachezza e stupefazione abituale. – 2. L’intossicazione abituale da sostanze stupefacenti. – 3. La linea di demarcazione tra l’uso abituale e l’intossicazione cronica. – 4. L’aggravamento di pena. – 5. Le misure di sicurezza applicabili.
Art. 95 c.p. - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
SOMMARIO
1. L’intossicazione cronica quale vizio di mente. – 2. Cronica intossicazione da alcool e da stupefacenti. – 3. L’accertamento della tossicodipendenza e risvolti processuali. – 4. L’applicabilità di una misura di sicurezza.
Art. 96 c.p. - Sordomutismo
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere.
Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.
SOMMARIO
1. Il fenomeno del sordomutismo. – 2. Sordomutismo e imputabilità. – 3. L’attuale opportunità della norma. – 4. Le
innovazioni linguistiche introdotte dalla l. n. 95/2006. – 5. Il trattamento del sordomuto quale infermo di mente.
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