porto d'armi al di fuori dell'abitazione

É lecito portare con sé un “coltellino svizzero” al di fuori della propria abitazione?

Per Giurisprudenza ormai unanime il coltellino svizzero rientra nella categoria delle armi improprie, (ovvero, quegli strumenti atti ad offendere che, a differenza di un’arma propria, non ne hanno lo scopo tipico).

A titolo esemplificativo, fanno parte di questa categoria: le armi contundenti, mazze, tubi, catene, bulloni, sfere metalliche, martelli, spranghe, ecc.

Va ricordato che questi strumenti possono essere portati fuori dall’abitazione soltanto in presenza di giustificati motivi. Si tratta, quindi, di particolari esigenze e non una necessità generica o astratta.

L’art. 4, L. 110/1975, rubricato Porto di armi od oggetti atti ad offendere, prevede che “senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.

coltellino svizzero tascabileTale reato è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Sul tema si è recentemente espressa la Cassazione (n. 35387/2019), che ha annullato la sentenza impugnata, poiché l’imputato è stato dichiarato non punibile per la sussistenza della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.

La disposizione citata non può, tuttavia, essere applicata nei confronti di soggetti che hanno dimostrato una capacità a delinquere spregiudicata, desunta sia dal passato, con plurime e precedenti condanne, che dal presente, attraverso la commissione di comportamenti seriali penalmente rilevanti, eventualmente commessi anche successivamente a quello per cui si procede.

Al contrario, la condotta dell’imputato potrà essere qualificata “di lieve entità”, ove quest’ultimo abbia agito per mera negligenza. Allo stesso modo, il Tribunale dovrà valutare le dimensioni del coltello e del luogo; le condizioni ambientali della commissione del reato ed, infine, se l’imputato è incensurato, circostanza dalla quale può essere dedotta la non abitualità del comportamento del condannato.

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